Dalla Convenzione di Bruxelles (1968) a Bruxelles I (2001)

Ennio Cortese ha evocato un movimento pendolare fra legislazione e giurisdizione[i]: in questa trattazione si vuole osservare l’oscillazione della legislazione verso l’ambito della giurisdizione in senso analitico e sostanziale. Si è già accennato che l’interesse della Comunità per il diritto privato internazionale non è stato immediato, ma che, a partire dalla Convenzione di Bruxelles (del 1968, in vigore dal 1° febbraio 1973), continuum immediato degli impegni assunti dal Trattato di Roma, si è intensificato. L’introduzione di titoli di giurisdizione internazionali sancì definitivamente l’assioma della non universalità delle giurisdizioni nazionali. La Convenzione di Bruxelles, come prima esperienza sensibile, fu una normativa che, originariamente, non è stata adottata attraverso l’approvazione di uno specifico atto comunitario, bensì di una convenzione internazionale di diritto uniforme ratificata da tutti gli Stati membri originari della Comunità economica europea, “una specie di club molto esclusivo e diffidente verso i non aderenti”[ii]. Le date della sua elaborazione non sono casuali. Esse, infatti, si collocano nell’evoluzione del diritto comunitario e seguono il completamento dell’unione doganale, parallelamente all’evoluzione della concreta operatività della disciplina relativa alla libera circolazione delle merci e dei lavoratori, alla libertà di stabilimento e dei servizi, oltreché alla progressiva affermazione e regolamentazione del diritto comunitario della concorrenza. Dopo il vistoso successo della Convenzione, altre ne sono succedute. In funzione del progressivo allargamento della Comunità europea a Stati dai particolaristici sistemi giuridici, nel 1978, si è conclusa la Convenzione di Lussemburgo relativa, appunto, all’adesione della Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito al medesimo sistema normativo. Analogamente, si è proceduto a stipulare una Convenzione di adesione al momento dell’ingresso della Grecia nella Comunità (1982). Entrambe sono state regolamentate e tempestivamente approvate da tutti gli Stati contraenti: il 1° ottobre 1989, dieci degli allora Stati membri della CE (con l’eccezione di Spagna e Portogallo) erano partecipi di questo complesso e unitario sistema normativo di diritto uniforme.

La compattezza di questo impianto ha subito ulteriori integrazioni e modifiche sia in occasione dell’estensione della sua operatività a Stati non direttamente partecipi alla CE, ma legati da vincoli economici assai stretti con Stati che, invece, di essa fanno parte; sia in occasione dell’ulteriore adesione alla della Spagna e del Portogallo. L’integrazione, ancora una volta, è avvenuta attraverso la conclusione convenzioni: prima, la Convenzione di Lugano del 1988, parallela (e omogenea nei contenuti) al sistema di Bruxelles, conclusa tra i conditores della CE e gli Stati partecipi dell’A.E.L.S.[iii]; un anno dopo, la Convenzione di San Sebastiano introdusse Spagna e Portogallo nel sistema di Bruxelles, col contestuale aggiornamento della normativa a seguito del perfezionamento di alcuni suoi aspetti, già precedenti esiti dei negoziati relativi alla Convenzione di Lugano. Approfondendo: la Convenzione di Lugano venne adottata nel momento in cui i rapporti tra CE e A.E.L.S. si trovavano allo stadio di accordi rivolti a creare uno “spazio economico europeo” (SEE) inteso come “zona di libero scambio” senza, peraltro, che in essi fossero adottate scelte normative tese a creare un vero e proprio spazio economico integrato con piena libertà di circolazione e di movimento di persone e cose. Con gli aggiornamenti di cui alla Convenzione di San Sebastiano si è addivenuti, invece, all’elaborazione di un testo normativo che compiutamente descrive e riassume la complessa evoluzione vissuta in quei decenni dal sistema originato dalla Convenzione di Bruxelles (di cui ancora conserva il nome), tenendo anche conto della Convenzione di Lugano. La Convenzione di San Sebastiano, peraltro, non costituisce più il riferimento normativo al quale rifarsi per ricostruire e comprendere l’evoluzione giurisprudenziale e l’interpretazione del sistema della Convenzione di Bruxelles e della parallela convenzione di Lugano. Ormai, infatti, si consulta la sostituita e consolidata versione della Convenzione di Bruxelles, approvata a seguito dell’adesione alla CE da parte di alcuni Stati ex partecipanti della Convenzione di Lugano quali paesi dell’A.E.L.S.: si tratta di Finlandia e Svezia che insieme all’Austria sono divenuti Stati contraenti sottoscrivendo la ratifica a Bruxelles il 29 novembre 1996[iv]. Ne risulta quindi che la primigenia operatività della Convenzione di Lugano è ormai limitata ai rapporti tra Paesi comunitari, da un lato, e Svizzera, Norvegia e Islanda, dall’altro. Nel marzo 2000 si è aggiunta la Polonia in virtù del positivo esito del complesso procedimento di ampliamento soggettivo previsto dall’art. 62 co 1 lett. b, che permette anche a Stati non comunitari e non appartenenti all’A.E.L.S. di aderire alla Convenzione di Lugano su richiesta di uno Stato contraente, previo consenso unanime da parte degli Stati contraenti e con effetti nei confronti di quegli Stati che non formulino obiezioni al riguardo entro due mesi successivi al deposito di tale adesione. In tal modo, la Convenzione di Lugano sembra assumere una nuova funzione: e cioè quella di strumento convenzionale di progressivo avvicinamento alla normativa comunitaria nella cooperazione giudiziaria da parte di quegli Stati appartenenti all’Europa dell’Est e del Sud, e, soprattutto, di quelli destinati a entrare a far parte nella CE allargata (come l’Ungheria e la Repubblica Ceca).

Resta, comunque, evidente come (pur nell’ambito soggettivo più ristretto di sua operatività) i suoi principi fondamentali e le disposizioni previste sono sostanzialmente identici al testo della Convenzione di Bruxelles: full faith and credit. È quest’ultima disciplina, quindi, che esprime i principi costituzionali rappresentativi, idonei a applicarsi anche nell’ambito di rapporti tra Stati legati da vincoli più tenui rispetto a quelli che caratterizzano la CE. Tanto più che la Convenzione di Bruxelles non solo conserva ancora un proprio ambito territoriale di attuazione rispetto alla Convenzione di Lugano e al Regolamento 44/2001, ma continua a essere applicabile ai procedimenti iniziati prima del 1° marzo 2001.

Bibliografia

[i] Meccanismi logici dei giuristi medioevali e creazione del Diritto comune, negli Atti del convegno internazionale sul tema “il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile”, organizzato dalla Società italiana di storia del diritto, Napoli, 18-20 ottobre 2001.

[ii] LUPOI, La competenza in materia contrattuale nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, inRiv. trim. dir. e proc. civ., 1994, p. 1264.

[iii] Anche sotto l’acronimo EFTA. Associazione Europea di Libero Scambio: i membri destinano ai Paesi CE la metà delle loro esportazioni e ricevono da essi un quarto dei prodotti riservati ai Paesi esterni all’area dell’economia comunitaria. Più precisamente: venne costituita nel 1960 dalla Convenzione di Stoccolma. Obiettivo originario di questa organizzazione interstatale era l’eliminazione dei dazi doganali sui prodotti industriali scambiati tra i suoi Stati membri.  Attualmente, gli Stati membri dell’AELS sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Al contrario dell’UE, l’AELS non costituisce un’unione doganale; ogni Paese membro stabilisce dunque liberamente le proprie tariffe doganali e la politica commerciale da applicare nei confronti degli Stati non membri dell’AELS (Paesi terzi).

[iv]Il testo nella versione consolidata è pubblicato in G.U.C.E. n. C 27 del 26 gennaio 1998.

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