Cani in condominio, la sentenza parla chiaro: ora sono guai per i possessori

Cani in condominio, la nuova sentenza spiega chiaramente cosa succede ai padroni in questa situazione: i guai potrebbero essere seri.

Il cane è il migliore amico dell’uomo e sempre più famiglie decidono di accogliere un cucciolo (o un cane più “anziano”) nelle loro case, anche se si trovano in un condominio. Chi abita con un animale domestico sa bene di quanto amore siano in grado di dare, soprattutto se tolti da situazioni difficili e adottati dalle varie associazioni: un amore profondo, che rimane per tutta la vita nei cuori di tutti i membri della famiglia.

cane mangia da una ciotola
Cani in condominio, la sentenza parla chiaro: ora sono guai per i possessori – tropismi.it

Avere un cane porta sicuramente tanti benefici, ma allo stesso tempo, per prendersene cura, è necessaria tanta responsabilità: ha bisogno di molte attenzioni e cure, e allo stesso tempo il padrone deve essere responsabile dei comportamenti del suo cane.

Detto che il condominio non può vietare di possedere o detenere animali domestici, questo non significa che chi ha un cane in casa può essere al di sopra delle regole imposte per salvaguardare il rispetto dei condomini; una recente sentenza parla chiaro, ecco cosa può succedere nel caso in cui si commetta questa infrazione.

La responsabilità dei padroni sui cani in condominio

Come sottolineato anche da Brocardi, la convivenza civile implica che la presenza nella casa di un condomine di animali domestici sia compatibile con l’osservanza delle regole fissate sul rispetto della quiete di tutto il condominio; chi venisse leso da rumori, odori, fumi e altri tipi di propagazioni che recano disturbo, può infatti far valere i suoi diritti in giudizio.

cane sdraiato sul divano
La responsabilità dei padroni sui cani in condominio – tropismi.it

Il proprietario di un animale, secondo la legge, deve evitare che il comportamento dell’animale provochi danni a terzi, o disturbi il riposo delle persone che abitano il condominio. Come ribadito da una recente ordinanza del Tribunale di Bologna (n. 11396 dello scorso 27 ottobre 2025, sempre come riportato da Brocardi) il magistrato può disporre l’ordine di trasferire l’animale in un altro luogo, qualora venga accertata una situazione di disturbo. Nel caso specifico affrontato dal Tribunale di Bologna, si è parlato di quadrupedi di grossa taglia lasciati soli per molte ore, autori di costanti abbai sia durante il giorno che nelle ore notturne.

Quest’inquinamento acustico provocava l‘impossibilità di riposare serenamente a tutti i condomini, così come gli odori provenienti dalle deiezioni inquinavano l’aria con cattivi odori. Fatti i dovuti accertamenti con misurazione fonometrica, è emerso che i rumori prodotti superavano i limiti di normale tollerabilità disposti dall’art. 844 del c.c.; l’accusante ha poi prodotto certificati medici attestando una sindrome ansioso-depressiva causata dall’insonnia.

A seguito degli accertamenti e della documentazione prodotta, il giudice competente ha emesso l’ordinanza di spostamento degli animali, con penale per ogni giorno di ritardo da parte del padrone e obbligo di risarcimento di spese legali. In sostanza, il proprietario del cane (o degli animali domestici) è tenuto a ridurre al minimo i possibili disturbi e a prevenire cause d’agitazione, soprattutto nelle ore dedicate al riposo (come quelle notturne).

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